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Sez. 1, Sentenza n. 12732 del 27/10/1995 Ud. (dep. 29/12/1995) Rv. 203349 - 01

Pena - Ragguaglio tra pene diverse | Nuovi criteri di ragguaglio - Fatti commessi anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 402 del 1993 - Sanzioni sostitutive - Principio del "favor rei" - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203349-01

Pena - Ragguaglio tra pene diverse

Le disposizioni in tema di "sostituzione" delle pene detentive brevi, dettate dagli artt. 53 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto costituenti un sistema sanzionatorio "parallelo" a quello "ordinario" hanno un inequivocabile carattere di norme penali sostanziali. Ne consegue la soggezione di dette disposizioni al principio generale dettato dal terzo comma dell'art. 2 del codice penale che sancisce l'operatività, nel caso di successione di leggi diverse da quella vigente al tempo di commissione del reato. Pertanto - nell'ipotesi di reato commesso prima dell'entrata in vigore della "novella" n. 402 del 5 ottobre 1993 introduttiva del più gravoso parametro di lire 75.000 per ogni giorno di pena detentiva sostituita - deve applicarsi il parametro di ragguaglio di lire 25.000 fissato dall'art. 135 del codice penale nel testo vigente prima della suindicata legge 5 ottobre 1993 n. 402.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1993 num. 402 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)