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Sez. F, Sentenza n. 32799 del 17/08/2011 Ud. (dep. 22/08/2011) Rv. 251007 - 01

PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE | Sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi - Natura - Vere e proprie pene - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2, comma terzo, cod. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251007-01

PENA - RAGGUAGLIO TRA PENE DIVERSE

Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena sostituita, per cui ad esse si applica, in caso di successione di leggi nel tempo, l'art. 2, comma terzo, cod. pen. che prescrive l'applicazione della norma più favorevole. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il criterio di ragguaglio introdotto dall'art. 3, comma sessantaduesimo, della l. 15 luglio 2009, n. 94 che, modificando l'art. 135 cod. pen., ha elevato da euro 38, 73 ad euro 250 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva non si applichi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 com. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)