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Sez. 6, Sentenza n. 613 del 22/02/1995 Cc. (dep. 14/03/1995) Rv. 200758 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Termini - Proroga - Udienza - Procedimento | Provvedimento di rigetto della richiesta proroga - Mancata fissazione dell'udienza - Abnormità del provvedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200758-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Termini - Proroga - Udienza - Procedimento

Una pronuncia giudiziale può definirsi provvedimento abnorme quando abbia un contenuto del tutto anomalo, sostanziandosi in una decisione che, per l'irregolarità o la stranezza della sua portata, si ponga al di fuori non soltanto delle singole norme, ma anche dell'intero sistema processuale. Ne consegue che l'inosservanza delle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., in violazione del richiamo ad esse contenuto nell'art. 406 comma quinto cod. proc. pen., non vale a far qualificare come abnorme, e quindi, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice delle indagini preliminari abbia rigettato, "inaudita altera parte" e senza la preventiva fissazione dell'udienza di trattazione in camera di consiglio, la richiesta di proroga avanzata dal pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)