Sez. U, Sentenza n. 1732 del 25/03/1981 (Rv. 412417 - 01)
COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - UFFICIO DI CONCILIAZIONE - AMANUENSI - ASSUNZIONE EFFETTUATA IURE PRIVATO DAL CANCELLIERE - SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALLO ORIGINARIO DATORE DI LAVORO EX ART UNICO DELLA LEGGE N 93 DEL 1971 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA TRA L'AMANUENSE ED IL COMUNE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - UFFICIO DI CONCILIAZIONE - AMANUENSI - ASSUNZIONE EFFETTUATA IURE PRIVATO DAL CANCELLIERE - SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALLO ORIGINARIO DATORE DI LAVORO EX ART UNICO DELLA LEGGE N 93 DEL 1971 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA TRA L'AMANUENSE ED IL COMUNE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 24 febbraio 1971 n 93 (concernente la ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895 n 455 e successive modificazioni) ha inteso soltanto devolvere al comune la quota di proventi residuata alla soddisfazione dei diritti spettanti ai cancellieri, affinche tale somma sia impiegata nella spesa obbligatoria inerente all'ufficio del conciliatore (art 91, lettera d, n 1 del tu della legge comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934 n 383), espressamente comprendendo in detta spesa il pagamento dei compensi degli amanuensi e dei messi di conciliazione non dipendenti dall'amministrazione comunale. Ne deriva, in particolare, che tale norma, non interferendo sulle assunzioni degli amanuensi effettuate iure privato (in base all'art 99, primo comma, dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie approvato con RDL 8 maggio 1924 n 745) dal cancelliere dell'ufficio di conciliazione, non ha determinato la sostituzione del comune all'originario datore di lavoro e l'inserimento del prestatore d'opera nell'organizzazione pubblicistica dell'ente territoriale con il conseguente sorgere di un rapporto di pubblico impiego, pure in difetto di un formale atto di nomina, sicche la controversia promossa dall'amanuense contro il comune per la integrazione della retribuzione e il risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma in quella del giudice ordinario, anche se circostanze successive alla instaurazione del rapporto privatistico con il cancelliere abbiano fatto sorgere a carico del comune l'Obbligo di integrare i compensi di cui alla citata legge n 93 del 1971. (V 978/79, mass n 397169).*
Riferimenti normativi: Legge 28/07/1895 num. 455, Regio Decr. Legge 08/05/1924 num. 745 art. 99 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 91 CORTE COST., Legge 24/02/1971 num. 93, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)