Sez. U, Sentenza n. 978 del 15/02/1979 (Rv. 397169 - 01)
COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - MESSI DI CONCILIAZIONE - FUNZIONI - SVOLGIMENTO IN REGIME DI AUTONOMIA O DI SUBORDINAZIONE - RISPETTIVA CONFIGURABILITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE IN MATERIA RETRIBUTIVA.*
COMUNE - PERSONALE - IN GENERE - MESSI DI CONCILIAZIONE - FUNZIONI - SVOLGIMENTO IN REGIME DI AUTONOMIA O DI SUBORDINAZIONE - RISPETTIVA CONFIGURABILITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE IN MATERIA RETRIBUTIVA.*
Lo svolgimento delle funzioni affidate ai messi di conciliazione che non siano gia dipendenti comunali (art 28 del RD 30 gennaio 1941, n 12) puo, in astratto, configurarsi come svolto tanto in regime di autonomia, quanto in regime di subordinazione. Negli uffici con scarso carico di lavoro, infatti, l'attivita del messo e limitata al compimento dei singoli Atti di cui sia richiesto e alla modesta attivita accessoria di registrazione ad esso connessa, e non puo percio comportare altri vincoli se non quelli imposti dalla obbligatorieta dell'assolvimento della funzione, nonche dalla natura e dalla disciplina normativa dei singoli Atti da compiere, svolgendosi per il resto, con piena autonomia di organizzazione e di attuazione: essa viene percio compensata unicamente con i diritti e i proventi spettanti a norma di legge (art 2 della legge 3 febbraio 1957, n 16 e articolo unico della legge 24 febbraio 1971, n 93). Negli uffici di maggiori dimensioni, invece, nei quali la massa degli Atti da compiere sia tale da richiedere un impegno quotidiano e continuativo, l'attivita del messo di conciliazione non si inquadra, per cio solo, in un rapporto di lavoro subordinato, in quanto potrebbe sussistere un vincolo di natura unicamente tecnico-funzionale, imposto dalla necessita delle cose: perche si abbia un vincolo di subordinazione occorre, infatti, che vi sia un provvedimento, anche formale o implicito, purche inequivoco e determinato nel suo contenuto, proveniente dal soggetto cui compete la responsabilita organizzativa e funzionale dell'ufficio di conciliazione, strutturato in modo che l'attivita degli addetti (o anche di alcuni soltanto di essi) sia obbligatoria di per se stessa e non imposta in funzione di un risultato obbiettivo, e cioe in funzione del numero o della natura dei singoli Atti da compiere, bensi secondo una distribuzione del lavoro e secondo direttive dettate dal capo dell'ufficio, tali da impegnare direttamente le energie dei messi di conciliazione e solo mediatamente l'espletamento della funzione, richiedenti, cioe, presenza e prestazioni personali e implicanti una collaborazione all'attivita dell'ufficio sotto le direttive di chi vi e preposto. Se, pertanto, un rapporto di lavoro viene ad instaurarsi, le relative obbligazioni non potranno che incombere sul comune, nei cui confronti detto rapporto potra atteggiarsi come rapporto di impiego pubblico, sia pure non di ruolo, qualora ne ricorrano tutti i requisiti; tuttavia, ove questi non siano ravvisabili in concreto, deve parimenti ritenersi obbligato il comune a corrispondere, a integrazione degli emolumenti percepiti secondo il sistema dei compensi previsto dalla legge, una retribuzione che, alla stregua dell'art 36 cost, appaia proporzionata alla quantita e qualita del lavoro, e sia, in ogni caso, sufficiente ad assicurare dignitose condizioni di vita, personali e familiari, al lavoratore, nel quadro di un rapporto di lavoro di carattere privatistico, rientrante nelle previsioni dell'art 409, n 5, cod proc civ.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 5 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 03/02/1957 num. 16 art. 2, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)