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Sez. 2, Sentenza n. 1913 del 10/10/1969 Ud. (dep. 30/01/1970) Rv. 113751 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1969-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113751-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI -DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

La valutazione dell'entita del danno, ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen, va sempre fatta, anzitutto, secondo un criterio obiettivo, in rapporto, cioe, alla consistenza ed al valore della cosa oggetto del reato, quali che siano le condizioni economiche della persona offesa. Tale criterio ha carattere assorbente quando il danno non risulti essere particolarmente tenue, nel senso che e da escludere, in tal caso, ogni Rilevanza alle eventuali condizioni economiche floride della parte offesa (anche se soggetto passivo del reato contro il patrimonio sia lo stato), riveste, invece, carattere solo preliminare, e si procede quindi alla valutazione con criterio soggettivo (cioe tenendo conto delle condizioni economiche della persona offesa), nella ipotesi in cui il danno risulti particolarmente tenue in questo caso, infatti, le condizioni disagiate della persona offesa possono impedire la concessione dell'attenuante. (V 103313, anno 1967, ed ivi citate 102996, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)