Sez. 2, Sentenza n. 6495 del 31/01/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169948 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERIO DI VALUTAZIONE SOGGETTIVO - VALORE SUSSIDIARIO - FUNZIONE RIDUTTIVA IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELLA ATTENUANTE - SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO ESCLUSA - IRRILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI DEL SOGGETTO PASSIVO - FATTISPECIE: BANCA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - CRITERIO DI VALUTAZIONE SOGGETTIVO - VALORE SUSSIDIARIO - FUNZIONE RIDUTTIVA IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELLA ATTENUANTE - SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO ESCLUSA - IRRILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI DEL SOGGETTO PASSIVO - FATTISPECIE: BANCA.*
In tema di concedibilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, il criterio di valutazione soggettivo ha una funzione non di ampliamento della sfera di applicazione della attenuante medesima, ma riduttivo della stessa sfera quando, in relazione alle condizioni particolarmente disagiate del soggetto passivo, la perdita della cosa, pur riflettendo un valore obiettivamente tenue, potrebbe costituire un pregiudizio non lieve per il soggetto passivo medesimo. Pertanto, una volta esclusa la speciale tenuità del danno in senso obiettivo, non occorre alcuna indagine sulle condizioni economico-patrimoniali del soggetto passivo. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso in cui era stato sostenuto che il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere ritenuto obiettivamente di speciale tenuità e tale, a maggior ragione, avrebbe dovuto valutarsi in riferimento all'enorme consistenza patrimoniale ed economica della cassa di risparmio, soggetto passivo del reato). (Conf mass n 105216; (Conf mass n 113751; (Conf mass n 122384).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)