Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022 (Rv. 665182 - 02)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Previsione in contratto della forma scritta per il recesso - Applicabilità della presunzione di cui all’art. 1352 c.c. - Sussistenza - Fondamento.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI
La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica.
Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)