Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18414 del 09/07/2019 (Rv. 654618 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Negozio unilaterale di recesso – Adozione negoziale della forma scritta - Applicabilità della presunzione di cui all’art. 1352 c.c. – Fondamento.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI
La presunzione di cui all'art. 1352 c.c. si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)