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Sez. 4, Sentenza n. 41985 del 29/04/2003 Ud. (dep. 05/11/2003) Rv. 227287 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Macchine pericolose - Obblighi di informazione rispondenti alla natura ed alla gravità del rischio specifico, a carico del costruttore-venditore - Pittogrammi e manuali di istruzione - Sufficienza - Esclusione - Obbligo di informare sulle conseguenze dell'inosservanza di tali prescrizioni, quale possibile causa di pericolo mortale - Necessità.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227287-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di informazione del costruttore-venditore di una macchina che presenti particolari e specifiche connotazioni di pericolo debbono essere adeguati e, pertanto, del tutto rispondenti alla natura e alla gravità della situazione concreta. Ne deriva che, nell'ipotesi di macchina rotoimballatrice, avente tali caratteristiche, i pittogrammi ed il manuale di istruzioni che si limitino a prevedere il divieto di avvicinarsi alla macchina in movimento ed il correlativo obbligo di intervenire su di essa a motore spento non costituisce informazione completa e sufficiente ad escludere la colpa del costruttore, posto che è necessario che tali prescrizioni siano accompagnate dalla specifica ed inequivocabile informazione sulle conseguenze di una eventuale inosservanza di tali istruzioni, quale possibile causa di pericolo mortale.(Nella specie si tratta di una macchina rotoimballatrice che per asserita impossibilità tecnica non viene dotata del dispositivo di sicurezza e che nell'ipotesi di ingolfamento parziale o mancato trascinamento della massa vegetale appare all'ignaro operatore bloccata, mentre è sufficiente che si tocchi con i piedi il pavimento della macchina per essere trascinati all'interno di essa).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)