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Sez. 1, Sentenza n. 12343 del 18/11/1992 (Rv. 479601 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Rimessione del debito - Inclusione in una più ampia e complessa pattuizione - Ammissibilità - Inadempimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479601-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo

Il creditore, oltre che a rimettere (in tutto o in parte) il debito, nei modi e con gli effetti previsti dall'art. 1236 cod. civ., può obbligarsi a non far valere o a ridurre la propria pretesa creditoria nel quadro di una più ampia e complessa pattuizione e in considerazione sinallagmatica con gli impegni assunti dal debitore, quale l'obbligazione di pagare entro breve termine (o con particolari modalità o garanzie) l'importo convenuto; con la conseguenza che l'inadempimento di tali impegni, ricorrendo il presupposto della rilevanza (art. 1455 cod. civ.), può determinare la risoluzione dell'intero contratto ed il ripristino delle preesistenti posizioni creditorie e debitorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)