Sez. 1, Sentenza n. 12343 del 18/11/1992 (Rv. 479601 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo | Rimessione del debito - Inclusione in una più ampia e complessa pattuizione - Ammissibilità - Inadempimento - Conseguenze.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - In genere, rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione, imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo
Il creditore, oltre che a rimettere (in tutto o in parte) il debito, nei modi e con gli effetti previsti dall'art. 1236 cod. civ., può obbligarsi a non far valere o a ridurre la propria pretesa creditoria nel quadro di una più ampia e complessa pattuizione e in considerazione sinallagmatica con gli impegni assunti dal debitore, quale l'obbligazione di pagare entro breve termine (o con particolari modalità o garanzie) l'importo convenuto; con la conseguenza che l'inadempimento di tali impegni, ricorrendo il presupposto della rilevanza (art. 1455 cod. civ.), può determinare la risoluzione dell'intero contratto ed il ripristino delle preesistenti posizioni creditorie e debitorie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)