Sez. L, Sentenza n. 2021 del 22/02/1995 (Rv. 490641 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE | Accordo remissorio e remissione del debito - Rispettivi momenti di perfezionamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - IN GENERE
Nell'ambito dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, mentre l'accordo remissorio, diretto ad estinguere il debito verso il pagamento, da parte del debitore, di una quota di esso, costituendo un tipico negozio a struttura bilaterale (o plurilaterale), si perfeziona con il consenso manifestato da entrambe le parti, la remissione del debito, ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., è strutturata quale negozio unilaterale recettizio relativamente al quale la dichiarazione "a parte creditoris" si presume accettata dal debitore, e diventa pertanto operativa dei suoi tipici effetti estintivi dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza della persona alla quale è destinata (art. 1334 cod. civ.), a meno che questa, avuto conoscenza della manifestata volontà remissiva, non dichiari entro un proprio termine di ricusarla e, quindi, di non volerne profittare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)