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Sez. 1 - , Ordinanza n. 29793 del 12/10/2022 (Rv. 665920 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE | Accertamento dell'esecuzione del concordato fallimentare - Decreto di cancellazione di pignoramento - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Legittimazione attiva del creditore anteriore - Insussistenza. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665920-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE

Qualora sia accertata l'avvenuta esecuzione del concordato fallimentare omologato, il decreto del giudice delegato che disponga la cancellazione del pignoramento trascritto prima della dichiarazione di fallimento non è reclamabile, ai sensi dell'art. 26 l. fall., da parte del creditore che ha proceduto alla trascrizione del predetto vincolo, mancando in capo a costui l'interesse ad agire, stante l'obbligatorietà del concordato, ex art. 135 l. fall., per tutti i creditori anteriori all'apertura del concorso.

Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)