Sez. 1, Sentenza n. 11027 del 09/05/2013 (Rv. 626189 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Concordato fallimentare - Creditori estranei al fallimento - Divieto di azioni esecutive ex art. 51 legge fall. - Permanenza - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE
In tema di procedure concorsuali, il divieto di azioni esecutive per i creditori anteriori al fallimento sancito dall'art. 51 legge fall. permane, anche per quelli rimasti ad esso estranei, fino all'esecuzione (o risoluzione o annullamento) del concordato fallimentare il cui provvedimento di omologazione sia stato regolarmente trascritto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge Falliment. art. 135, Legge Falliment. art. 136, Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)