Sez. 3, Sentenza n. 9282 del 04/05/2005 (Rv. 581846 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Prova scritta prodotta da una delle parti - Eccezione della controparte di esistenza di una revoca tacita della relativa proposta - Onere probatorio - Portata.
TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di transazione, allorché una delle parti del negozio transattivo produca in giudizio la prova scritta della transazione, a mente dell'art. 1967 cod. civ., l'altra parte, nell'eccepire che la relativa proposta scritta sia stata, in realtà, tacitamente revocata per comportamento incompatibile prima che la corrispondente accettazione scritta giungesse a sua conoscenza, deve fornire la prova sia della data in cui la proposta venne effettuata, sia di quella in cui ebbe a verificarsi il comportamento asseritamente incompatibile, perché solo la posteriorità di quest'ultimo consente di valutarlo ai fini della revoca della proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)