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Sez. 6, Sentenza n. 3175 del 14/12/2005 Cc. (dep. 26/01/2006) Rv. 233390 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Atto di citazione promosso nei confronti del giudice da una delle parti private per responsabilità extracontrattuale - Ipotesi di cui all'art. 36 lett. a) cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233390-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI

Non può essere ricusato il giudice che sia stato citato in giudizio per responsabilità extracontrattuale dal difensore dell'imputato, in quanto il semplice atto di citazione per una causa di risarcimento danni non è idoneo a qualificare il giudice come "debitore" del difensore e ad integrare così gli estremi della causa di ricusazione prevista dall'art. 37, in relazione all'art. 36, comma primo lett. a), cod. proc. pen.. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che fin tanto che non sia stata accertata la responsabilità aquiliana del convenuto non è configurabile tra le parti un rapporto obbligatorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)