Sez. 2, Sentenza n. 1487 del 11/02/1987 (Rv. 450925 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONE LEGALE DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VECCHI CENTRI ABITATI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONE LEGALE DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VECCHI CENTRI ABITATI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
In materia antisismica, l'art. 33 del R.d.l. 22 novembre 1937 n. 2105, che - al pari dell'art. 17 della successiva legge 25 novembre 1962 n. 1684 - contiene una disciplina più flessibile sulle distanze, spazi di isolamento e altezze da osservarsi per le costruzioni e ricostruzioni nei "vecchi centri abitati", si riferisce, con quest'ultima espressione, ai nuclei urbanistici scampati alla devastazione del movimento tellurico, indipendentemente dalla preesistenza o meno, al posto del nuovo edificio, di altra costruzione distrutta dal sisma, e, quindi, anche alle aree precedentemente non edificate, purché comprese nel perimetro del vecchio centro abitato. (V 961/79, mass n 397133; (V 5401/77, mass n 389063; (V 2294/75, mass n 376123).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 33, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)