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Sez. 2, Sentenza n. 8715 del 08/09/1997 (Rv. 507676 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - IN GENERE | Norme edilizie - Costruzioni in località sismiche - Intervalli tra edifici - Attività edificatoria nei vecchi centri abitati - Disciplina normativa - Art. 6 legge n. 1648 del 1962 - Applicabilità - Esclusione - Art. 17, stessa legge - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507676-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - IN GENERE

La norma di cui all'art. 6 della legge n. 1648 del 1962 (larghezza degli intervalli di isolamento tra edifici in zone sismiche) è volta a disciplinare le sole costruzioni nelle zone di nuova espansione urbanistica, mentre, in relazione all'attività edificatoria nei vecchi centri abitati, deve ritenersi applicabile la disciplina normativa di cui al successivo art. 17 della stessa legge, che prevede un sistema sostitutivo "gerarchicamente" articolato, dapprima attraverso il riferimento alle prescrizioni dettate dai piani regolatori o dai regolamenti edilizi comunali, poi, in difetto di tali strumenti urbanistici, alle direttive preventivamente richieste dal comune al competente provveditorato regionale alle opere pubbliche (e da questo impartite con riferimento agli allineamenti, alle larghezze stradali, agli intervalli di isolamento ed alle altezze), ed ancora, in ulteriore mancanza, alle norme comuni del codice civile in materia di distanze tra costruzioni.

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1648 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1648 art. 17, Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)