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Sez. 1, Sentenza n. 5818 del 24/06/1996 (Rv. 498272 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Pagamenti delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato - Termini di decorrenza.
Stato
decisa il 1996-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498272-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE

Dal tenore della norma contenuta dall'art. 130 legge fall. - il quale dispone che la sentenza di omologazione del concordato è provvisoriamente esecutiva e che alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato - si desume che l'obbligo di deposito sussiste per i pagamenti che abbiano scadenza anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione (al fine di evitare che i pagamenti medesimi avvengano in un momento nel quale la sentenza non abbia ancora acquistato carattere di definitività), senza, però, escludere che la sentenza di omologazione possa fissare, in conformità con la proposta del fallito, la decorrenza del termine per i pagamenti alla data del passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)