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Sez. 1, Sentenza n. 5811 del 28/12/1989 (Rv. 464699 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE - DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTI IN FAVORE DEI CREDITORI - MANCATA PREVISIONE NELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464699-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ESECUZIONE - DECRETI DEL GIUDICE DELEGATO - INGIUNZIONE DI PAGAMENTI IN FAVORE DEI CREDITORI - MANCATA PREVISIONE NELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il decreto, con il quale il giudice delegato, nell'Esercizio dei poteri di sorveglianza circa le somme a disposizione, previsti dall'art. 136 legge fall., dopo l'omologazione del concordato fallimentare, disponga pagamenti, in favore dei creditori, non contemplati dalla sentenza di omologazione, non è idoneo a pregiudicare, in modo definitivo e con la forza del giudicato, i diritti soggettivi delle parti. Avverso tale decreto, come avverso quello reso dal tribunale in Sede di reclamo, deve quindi negarsi l'esperibilità del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, difettando il requisito della decisorietà.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 136, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)