Sez. U, Sentenza n. 9096 del 05/12/1987 (Rv. 456352 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RILASCIO - SUCCESSIVA SOSPENSIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL SINDACO - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - AZIONE RISARCITORIA - AMMISSIBILITÀ.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RILASCIO - SUCCESSIVA SOSPENSIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL SINDACO - ANNULLAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - AZIONE RISARCITORIA - AMMISSIBILITÀ.*
Qualora, dopo il rilascio di licenza edilizia, il sindaco, nello Esercizio dei suoi poteri di vigilanza e repressione in materia urbanistica, ordini la sospensione dei lavori, deve riconoscersi l'idoneità del relativo provvedimento ad affievolire ad interessi legittimi le posizioni di diritto soggettivo scaturenti da detta licenza, con la conseguenza che un'Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, basata sull'illegittimità del provvedimento medesimo, può essere esperita solo quando il giudice amministrativo abbia pronunciato tale illegittimità, rimuovendo così l'indicato affievolimento dell'originario diritto. (V 5027/82, mass n 422953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)