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Sez. U, Sentenza n. 5027 del 01/10/1982 (Rv. 422953 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RILASCIO - POSIZIONE DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE - DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI DECADENZA EX ART. 10, PENULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - ANNULLAMENTO DI TALE PROVVEDIMENTO PER ILLEGITTIMITÀ - AZIONE DI RISARCIMENTO CONTRO LA P.A. - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422953-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RILASCIO - POSIZIONE DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE - DIRITTO SOGGETTIVO - CONFIGURABILITÀ - SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI DECADENZA EX ART. 10, PENULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - ANNULLAMENTO DI TALE PROVVEDIMENTO PER ILLEGITTIMITÀ - AZIONE DI RISARCIMENTO CONTRO LA P.A. - ESPERIBILITÀ.*

La posizione del privato, nei confronti del comune che gli abbia rilasciato licenza edilizia, nel vigore della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 (modificata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765), ha natura e consistenza di diritto soggettivo, in quanto trova nell'ordinamento una tutela diretta ed immediata, non più subordinata, come nella precedente fase rivolta al conseguimento della licenza medesima, al preminente interesse pubblico ed alle scelte dell'ente territoriale in tema di programmazione dell'assetto del territorio. Pertanto, qualora il comune, avvalendosi dei propri poteri autoritativi in materia, determini l'affievolimento di detto diritto (nella specie, dichiarando la decadenza della licenza ai sensi dell'art. 10 penultimo comma della legge n. 765 del 1967), ed il provvedimento produttivo di tale affievolimento venga annullato dal giudice amministrativo per illegittimità, l'affievolimento medesimo deve ritenersi come mai avvenuto, ed il provvedimento illegittimo si pone come lesivo di un diritto soggettivo, esponendo la pubblica amministrazione all'Azione risarcitoria del privato. (V 5145/79, mass n 401769; (contra 2987/75, mass n 377081; (contra 1010/72, mass n 357336; (contra 427/72, mass n 356341).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)