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Sez. U, Sentenza n. 2124 del 15/07/1974 (Rv. 370438 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - DIPENDENTE COMUNALE - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'INDENNITA DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON ENTI LOCALI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1974-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370438-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - DIPENDENTE COMUNALE - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'INDENNITA DI ANZIANITA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO CON ENTI LOCALI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

La pretesa relativa al pagamento dell'indennita di anzianita spettante ad un dipendente comunale (nella specie, medico interino), trovando il suo titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, appartiene alla Competenza giurisdizionale amministrativa, gia attribuita, ai sensi dell'art 4 del RD 26 giugno 1924, n 1054, alle giunte provinciali amministrative. Tale Competenza non fu travolta dalle decisioni (n 30 del 1967 e 33 e 49 del 1968) con cui la Corte costituzionale dichiaro illegittime le norme relative alla composizione e al funzionamento delle giunte medesime, in quanto - dopo tali decisioni - la Competenza passo al consiglio di stato. La legge 6 dicembre 1971, n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ha ribadito, per le controversie in tema di rapporto di pubblico impiego con enti locali, la Competenza giurisdizionale amministrativa. (Conf 1160'71, mass n 351279).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)