Sez. U, Sentenza n. 1160 del 22/04/1971 (Rv. 351279 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - ISTITUZIONE PUBBLICHE OSPEDALIERE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA IN SEDE GIURISDIZIONALE - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI IMPIEGO - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI IN GENERE - ISTITUZIONE PUBBLICHE OSPEDALIERE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA GPA IN SEDE GIURISDIZIONALE - CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO DI IMPIEGO - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.*
Le controversie derivanti dal rapporto di pubblico impiego con le istituzioni pubbliche ospedaliere, anche dopo la decisioni della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimita costituzionale delle norme relative alla composizione della giunta provinciale amministrativa in Sede giurisdizionale (sentenze n 30 del 1967, nn 33 e 49 del 1968), appartengono alla giurisdizione amministrativa ed in particolare rientrano nella Competenza giurisdizionale del consiglio di stato. (nella specie, la causa concernente il pagamento di una indennita di fine rapporto a favore del dipendente dell' ospedale civile di Catania e stata ritenuta di Competenza giurisdizionale del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, che, a norma dell'art 5 DL 6 maggio 1948, n 654, esercita le funzioni del consiglio di stato in detta regione). (V 2783'69, mass n 342528' 2713'69, mass n 342400' 2992'68, mass n 335821).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/05/1948 num. 654 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)