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Sez. L, Sentenza n. 2066 del 13/03/1996 (Rv. 496320 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Medici della medicina generale - Limite di età dei settanta anni - Art. 11, lett.a D.P.R. n. 314 del 1990 - Legittimità - Funzione.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496320-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

L'art. 11, lett. a) d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed i medici della medicina generale, che prevede per i medici il limite di età dei settanta anni, è in armonia con il principio secondo cui gli atti di normazione secondaria, mentre non possono porsi in contrasto con la fonte primaria cui si riferiscono, o con altra legge o con i principi generali dell'ordinamento dello Stato, possono dettare norme che valgano ad integrare la disciplina legislativa ed a chiarirne l'esatta portata con precetti esplicativi, purché in ogni caso le norme di carattere interpretativo ed integrativo siano conformi alle finalità della legge. Infatti, l'art. 48, terzo comma, n. 2 e 3, della legge n. 833 del 1978 demanda agli accordi collettivi nazionali l'istituzione ed i criteri di formazione degli elenchi unici dei medici convenzionati e la disciplina di accesso alla convenzione; inoltre, gli introdotti limiti di età rispondono all'esigenza di assicurare criteri ottimali nel rapporto medico - assistibili e vengono a garantire la stessa integrità psico - fisica dei sanitari in relazione ai gravosi impegni previsti dalla convenzione senza incidere sul loro diritto all'esercizio della libera professione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)