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Sez. U, Sentenza n. 7785 del 14/07/1993 (Rv. 483156 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Rapporto fra medici esterni e U.S.L. - Controversia concernente la risoluzione per il compimento da parte del professionista del settantesimo anno di età - Devoluzione all'A.G.O. - Cognizione del giudice ordinario - Portata.
Stato
decisa il 1993-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483156-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere

I rapporti istituiti, sulla base delle convenzioni previste dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, fra medici esterni ed unità sanitarie locali si inquadrano nello schema dei rapporti di collaborazione di diritto privato, dando luogo ad una prestazione d'opera coordinata e continuativa prevalentemente personale, avente carattere di parasubordinazione, le cui vicende - non esclusa la risoluzione - non sono condizionate da potere autoritativo della P.A. idoneo a degradare la posizione del privato da diritto soggettivo ad interesse legittimo. Pertanto, la controversia concernente la risoluzione di uno di detti rapporti per il compimento, da parte del professionista, del settantesimo anno di età (in relazione, nella specie, all'art. 11 dell'accordo nazionale reso esecutivo con d.P.R. n. 314 del 1990) è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, al quale è dato sindacare, al fine della loro eventuale disapplicazione, la legittimità degli atti regolamentari e dei provvedimenti amministrativi (dal professionista ritenuti lesivi del proprio diritto) e verificare la compatibilità delle domande con i limiti interni della propria giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)