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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28430 del 07/11/2018 (Rv. 651578 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione allo stato passivo - Tempestività - Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo avvenuta a mezzo di posta elettronica nel regime anteriore al d.lgs. n. 179 del 2012 - Necessaria verifica del raggiungimento dello scopo e della data della conoscenza - Onere della prova - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651578-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Per valutare la tempestività dell'opposizione allo stato passivo, qualora la comunicazione dell'accertamento del passivo sia avvenuta a mezzo di posta elettronica ai sensi dell'art. 97 l. fall., nella versione anteriore al d. lgs. n. 179 del 2012, è necessario, in caso di contestazione, verificare il raggiungimento dello scopo e la data della conoscenza, incombendo sul curatore l'onere della relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte d'appello che aveva giudicato tardiva l'opposizione ad uno stato passivo comunicato mediante e-mail, così come richiesto dal creditore, e ritenuto tale modalità sufficiente ad assolvere l'obbligo di comunicazione, attesa la sostanziale affidabilità del protocollo che lasciava presumere la ricezione dell'atto, in assenza di deduzioni contrarie da parte del destinatario).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)