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Sez. 2, Sentenza n. 6635 del 30/04/2012 (Rv. 622345 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Comunicazione di ordinanza pronunciata fuori udienza - A mezzo di posta elettronica - Validità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622345-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE

La comunicazione a mezzo posta elettronica dell'ordinanza pronunciata fuori udienza all'indirizzo indicato dal difensore è valida se il destinatario abbia dato risposta per ricevuta non in automatico, documentata dalla relativa stampa, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario, in considerazione del carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea, prevista in via generale dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 145 disp. att. cod. proc. civ. per la comunicazione degli atti processuali, e della possibilità di eventuali difetti di funzionamento del sistema di trasmissione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 145, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)