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Sez. 2, Sentenza n. 567 del 01/03/1974 (Rv. 368342 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - SUSSISTENZA - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368342-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - SUSSISTENZA - REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini di una valida prova per mezzo di presunzioni non e necessario che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti noti, essendo sufficiente che dai fatti noti sia deducibile il fatto ignoto mediante il riferimento all'id quod plerumque accidit. Il giudizio sulla Rilevanza e concordanza degli elementi presuntivi e devoluto esclusivamente al giudice del merito. (V 1605'72, mass n 358399; 3005'71, mass n 354285).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)