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Sez. 1, Sentenza n. 3005 del 25/10/1971 (Rv. 354285 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONSEGUENZA NECESSARIA DEL FATTO NOTO - ESCLUSIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354285-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - CONSEGUENZA NECESSARIA DEL FATTO NOTO - ESCLUSIONE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prova per presunzioni non richiede che l'induzione del fatto ignorato discenda dalla premessa affermativa del fatto noto come una conseguenza necessaria, bastando che l'ingerenza concordi con il normale svolgersi delle vicende umane; il giudizio su tale concordanza si risolve in apprezzamento di fatto che, se immune da errori giuridici e vizi logici, non e censurabile in Cassazione. (V 3659'69, mass n 343891; 3414'69, mass n 343502).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)