Sez. L, Sentenza n. 14669 del 30/07/2004 (Rv. 575167 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Termine annuale per impugnare - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza - Limiti - Sentenza pronunciata nei confronti del contumace ex art. 327, secondo comma, cod.proc.civ. - Estensione all'ipotesi di trasferimento dello studio del procuratore - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La revocazione per errore di fatto può essere proposta solo entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza revocanda, come previsto dall'art.327, comma primo, cod. proc. civ., salvo che nell'ipotesi eccezionale di sentenza pronunciata nei confronti della parte contumace, che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod. proc. civ; tale previsione, in virtù della sua eccezionalità non è estensibile analogicamente alla diversa ipotesi di trasferimento dello studio del domiciliatario regolarmente comunicato, dovendo ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 cod. proc. civ. laddove fissa il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza per tutti i casi di revocazione per errore di fatto, non distinguendo il caso in cui l'errore impedisca proprio la tempestiva conoscenza del testo della sentenza, in quanto il termine "lungo" annuale è tale da consentire con l'impiego di una diligenza ragionevole di seguire le vicende dell'impugnazione introducendo se del caso il giudizio di revocazione, contemperando l'interesse di ordine pubblico alla formazione del giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)