diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6023 del 24/04/2001 (Rv. 546302 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Riguardo alla mancata ammissione di mezzi di prova - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Operatività - Indicazione delle circostanze oggetto della prova - Necessità.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546302-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un punto decisivo, rappresentato dal fatto che le prove richieste non sono state ammesse, ha l'onere di indicare, nel ricorso, le circostanze di fatto formanti oggetto di prova, sì da mettere la Corte di cassazione in condizioni di valutare, sulla stessa base del ricorso, se esse avrebbero potuto determinare un diverso accertamento di merito ed una diversa decisione della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)