Sez. 2, Sentenza n. 13483 del 10/10/2000 (Rv. 540918 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Prova testimoniale - Mancata ammissione in appello - Denuncia in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il ricorrente che in sede di legittimità denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi della prova stessa. Tale controllo, infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative, a nulla rilevando che tale specificazione sia stata operata nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)