Sez. 3, Sentenza n. 40858 del 11/09/2024 Ud. (dep. 07/11/2024) Rv. 287158-01
GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE | Contravvenzione di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401 del 1989 - Natura giuridica - Reato eventualmente abituale o abitualmente permanente - Sussistenza - Conseguenze - Termine di prescrizione - Decorrenza - Indicazione.
GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE
La contravvenzione di intermediazione abusiva di scommesse di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, pur essendo un reato eventualmente abituale ed eventualmente permanente, in quanto può essere integrata sia da un unico comportamento, sia da una pluralità di condotte dello stesso tipo ripetute nel tempo, sia da un'attività criminosa che si protrae ininterrottamente, ha natura giuridica di reato unico, sicché, anche in caso di condotte reiterate o continuative, la sua consumazione è unitaria e si verifica al momento della commissione dell'ultimo atto espressivo dell'attività organizzata per l'accettazione o la raccolta di scommesse, decorrendo da tale momento il termine di prescrizione.
Cod. Pen. art. 158 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4, Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)