Sez. F - , Sentenza n. 26321 del 02/09/2020 Ud. (dep. 21/09/2020) Rv. 279545 - 01
GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE | Reato di cui all’art. 4, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401 - Esistenza di una struttura costituita da mezzi e persone seppure non stabile - Necessità - Fattispecie.
GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE
In tema esercizio abusivo dell'attività di pubblica scommessa su giochi di abilità, è necessaria la presenza di una struttura organizzativa costituita da mezzi e persone, anche se di natura non stabile e complessa. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del reato di cui all'art.4, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n.410, a carico di tre imputati che avevano predisposto un banchetto amovibile sul quale uno di loro esercitava il gioco delle "tre campanelle" e gli altri due inducevano altri soggetti a giocare allettandoli con la possibilità di conseguire un facile guadagno, essendo tale condotta al più riconducibile nell'ambito della contravvenzione di cui all'art.718 cod.pen.).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)