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Sez. 3, Sentenza n. 3898 del 15/11/1995 Cc. (dep. 23/12/1995) Rv. 203937 - 01

Difesa e difensori - Nomina | Dibattimento - Avvocato che si dichiari difensore di fiducia o sostituto di detto difensore - Imputato presente che nulla eccepisca - Ratifica dell'assunto e dei poteri del difensore - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203937-01

Difesa e difensori - Nomina

Qualora un avvocato si dichiari difensore di fiducia dell'imputato, ovvero sostituto di detto difensore ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., intervenendo al dibattimento, se l'imputato è presente e nulla eccepisce, consentendo all'avvocato medesimo di svolgere l'ufficio della difesa, egli sostanzialmente ratifica l'assunto del difensore e i poteri dello stesso. Il conferimento dell'incarico difensivo, invero, costituisce un negozio a forma libera, valido ed efficace, allorché ne sia garantita la provenienza dall'interessato anche attraverso fatti o comportamenti univoci e concludenti. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato eccepiva nullità del giudizio per avervi egli partecipato senza difensore, poiché venne assistito da avvocato in sostituzione di altro, mentre non esisteva agli atti alcuna dichiarazione in tal senso del difensore sostituito, la cui nomina, inoltre, sarebbe priva di efficacia, ai sensi dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., non avendo egli mai revocato la nomina di altri difensori precedentemente effettuata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)