Sez. 1, Sentenza n. 5676 del 18/10/1999 Cc. (dep. 02/12/1999) Rv. 214706 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Effettuata mediante telegramma - Sottoscrizione non autenticata - Ritualità - Esclusione - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA
La nomina di difensore effettuata a mezzo telegramma con sottoscrizione priva di autenticazione non realizza l'effetto processuale previsto dall'art. 96 cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso proposto da difensore così nominato è inammissibile. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso provvedimento di reiezione di istanza di affidamento in prova al servizio sociale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)