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Sez. 2, Ordinanza n. 8971 del 09/04/2026 (Rv. 677503-01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Clausola penale - Funzione - Termine non essenziale - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie
Stato
decisa il 2026-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677503-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

La pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione e operatività del rapporto contrattuale, poiché mentre il termine di adempimento riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, la clausola penale si configura solo come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento e costituisce una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza. (Nella specie, la S.C. ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale avverso la sentenza che aveva ritenuto dovuta la penale convenuta, accertando che la prestazione dedotta in contratto - ossia la realizzazione di un parcheggio e della strada di accesso - era stata eseguita oltre il termine pattuito di novanta giorni, e che la parte obbligata non aveva fornito la prova né dell'avvenuto adempimento nel termine, né della non imputabilità del ritardo, sicché è stata reputata irrilevante la mancata qualificazione del termine come essenziale).

Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)