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Sez. 1, Sentenza n. 19358 del 22/09/2011 (Rv. 619689 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Funzione - Termine non essenziale - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619689-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

La pattuizione di una clausola penale è compatibile con la previsione di un termine non essenziale per l'adempimento della prestazione, in conseguenza della diversa funzione ed operatività del rapporto contrattuale, poichè mentre il termine di adempimento riguarda il momento in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, la clausola penale si configura solo come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento e costituisce una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)