Sez. 2, Sentenza n. 255 del 19/01/1989 (Rv. 461431 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - BENI IN COMUNIONE - QUALITÀ DI DANNEGGIATO DI UNO DEI COMPROPRIETARI - CONFIGURABILITÀ.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - BENI IN COMUNIONE - QUALITÀ DI DANNEGGIATO DI UNO DEI COMPROPRIETARI - CONFIGURABILITÀ.*
Il presupposto della responsabilità per il danno provocato dalla cosa in custodia può consistere anche nella comproprietà della cosa e in tale ipotesi danneggiato può essere anche uno dei comproprietari, come nel caso di danni da infiltrazioni di acqua da un terrazzo a livello con funzione anche di copertura degli appartamenti sottostanti, che Forma oggetto di una comunione particolare tra il proprietario dell'appartamento a livello che ne ha la custodia e i proprietari degli appartamenti sottostanti, nella quale non sono coinvolti il condominio come tale e l'amministratore di esso. (V 3696/88, mass n 458950).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)