Sez. 1, Sentenza n. 1160 del 13/05/1964 (Rv. 301655 - 01)
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - REVOCABILITA O IRREVOCABILITA - MANDATO IN REM PROPRIAM - NOZIONE - IRREVOCABILITA.*
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - REVOCABILITA O IRREVOCABILITA - MANDATO IN REM PROPRIAM - NOZIONE - IRREVOCABILITA.*
Il mandato, che e, di regola, un rapporto unilaterale, e quindi revocabile ad nutum dal mandante, assume la figura di contratto bilaterale nel caso in cui si contrappongono obbligazioni sia del mandante che del mandatario, nel qual caso riesce giuridicamente inammissibile che la volonta unilaterale di una delle parti privi l'altra del vantaggio che le deriva dal rapporto contrattuale, ledendola nel suo legittimo interesse di continuare nell'applicazione del rapporto. Quando l'interesse del mandatario all'esecuzione dell'incarico non e solo un interesse economico (come nel caso che spontaneamente e senza richiesta abbia favorito il mandante) ma e un interesse giuridico, scaturente cioe da un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario, preesistente o costituito col mandato stesso quale e l'interesse del mandatario il quale, avendo anticipato, perche tenutovi, il prezzo o buona parte del prezzo delle merci da vendere per conto del mandante (commissione), aspira a rientrare, con la vendita, nella sua esposizione il mandato assume la figura di contratto bilaterale o sinallagmatico (C.d. mandato sinallagmatico o in rem propriam), non revocabile ad nutum dal mandante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 1734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)