Sez. 3, Sentenza n. 4793 del 02/09/1982 (Rv. 422779 - 01)
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - MANDATO BILATERALE O SINALLAGMATICO - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - INAMMISSIBILITÀ.*
MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE - MANDATO BILATERALE O SINALLAGMATICO - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel caso in cui il mandato si configuri come contratto bilaterale o sinallagmatico - il che si verifica quando, per effetto di un rapporto obbligatorio fra mandante e mandatario, preesistente o costituito all'atto del conferimento del mandato, tale conferimento costituisca un modo di esecuzione o la conseguenza del regolamento di interessi intervenuto fra le parti - è giuridicamente inammissibile che la volontà unilaterale del mandante possa privare il mandatario del vantaggio derivantegli dall'applicazione del rapporto. (Conf 1070/76, mass n 379742; (Conf 3963/75, mass n 378244; (Conf 3888/75, mass n 378147; (Conf 337/66, mass n 320652; (Conf 1160/64, mass n 301655).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1723
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)