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Sez. 1, Sentenza n. 3053 del 04/05/1983 (Rv. 427960 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA INNANZI AL GIUDICE "AD QUEM", INDICATO COME COMPETENTE DALLA SENTENZA IMPUGNATA - RICHIESTA DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO EX ART. 45 COD. PROC. CIV. DA PARTE DEL GIUDICE "AD QUEM", PRIMA DELLA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427960-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA INNANZI AL GIUDICE "AD QUEM", INDICATO COME COMPETENTE DALLA SENTENZA IMPUGNATA - RICHIESTA DEL REGOLAMENTO D'UFFICIO EX ART. 45 COD. PROC. CIV. DA PARTE DEL GIUDICE "AD QUEM", PRIMA DELLA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ.*

La proposizione del ricorso per regolamento di Competenza, avverso la sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza del giudice adito indicando come competente altro giudice, con la conseguente sospensione "ex lege" del relativo procedimento a norma dell'art. 48 cod. proc. civ., non consente al giudice "ad quem", davanti al quale, nonostante detta sospensione, sia stata successivamente riassunta la causa, di richiedere d'ufficio il regolamento, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., in quanto il precedente esperimento del regolamento ad istanza di parte, con gli effetti sospensivi indicati, osta alla configurabilità di un conflitto di Competenza riconducibile nella previsione del citato art. 45 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)