Sez. 1, Sentenza n. 3075 del 30/03/1999 (Rv. 524759 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Omissione del giudice "ad quem", malgrado tempestiva istanza di trasmissione degli atti alla Corte - Violazione degli articoli 47 e 48 cod. proc. civ. - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO
E inammissibile la censura di violazione degli artt. 47 e 48 cod. proc. civ. per avere il giudice "ad quem", dinanzi al quale è stato riassunto il processo a seguito di declaratoria di incompetenza di altro giudice, ma avverso la quale è stato proposto il regolamento necessario, ignorato l'istanza di sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, perché la cognizione di questa ultima è rigorosamente limitata alle questioni attinenti alla competenza e ai connessi accertamenti di fatto, restando esclusa ogni altra questione processuale o di merito prospettata dal ricorrente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)