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Sez. 1, Sentenza n. 3075 del 30/03/1999 (Rv. 524759 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO | Omissione del giudice "ad quem", malgrado tempestiva istanza di trasmissione degli atti alla Corte - Violazione degli articoli 47 e 48 cod. proc. civ. - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524759-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO

E inammissibile la censura di violazione degli artt. 47 e 48 cod. proc. civ. per avere il giudice "ad quem", dinanzi al quale è stato riassunto il processo a seguito di declaratoria di incompetenza di altro giudice, ma avverso la quale è stato proposto il regolamento necessario, ignorato l'istanza di sospensione del processo e trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, perché la cognizione di questa ultima è rigorosamente limitata alle questioni attinenti alla competenza e ai connessi accertamenti di fatto, restando esclusa ogni altra questione processuale o di merito prospettata dal ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)