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Sez. L, Sentenza n. 1094 del 29/01/1993 (Rv. 480527 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere | Rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo - Distinzione - Criteri - Potere disciplinare e gerarchico - Esistenza - Margini di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità del dipendente - Compatibilità.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480527-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere

In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto (come nell'ipotesi di attività di pulizia di uno stabile condominiale) occorre far riferimento ad altri criteri, e cioè all'oggetto della prestazione, alla organizzazione d'impresa, all'incidenza del rischio, all'inserimento del lavoratore nell'impresa, al sistema di retribuzione, alla esistenza di un orario di lavoro, alla collaborazione ed alla continuità della prestazione, tenendo conto del fatto che il potere direttivo del datore di lavoro non si esplica necessariamente mediante ordini continui, dettagliati e strettamente vincolati, ben potendosi realizzare l'assoggettamento, implicito nel concetto di subordinazione, attraverso direttive dettate dal datore di lavoro in via programmatica; conseguentemente l'esistenza di un potere disciplinare e gerarchico non è esclusa da eventuali margini, più o meno ampi, di autonomia, di iniziativa e di discrezionalità dei quali goda il dipendente, dovendo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione datoriale essere intesa in funzione dei risultati che il datore di lavoro, imprenditore o meno, si propone di conseguire a proprio esclusivo rischio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)