Sez. L, Sentenza n. 10824 del 04/11/1997 (Rv. 509486 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Qualificazione del rapporto data dalle parti - Rilevanza - Limiti - Norme inderogabili di tutela del lavoro subordinato - Osservanza - Necessità - Caratteri concreti del rapporto - Rilevanza - Fattispecie relativa a rapporto di lavoro alle dipendenze di persone fisiche titolari di un rapporto societario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
La considerazione da parte del giudice della qualificazione data dalle parti ad un rapporto giuridico non può comportare la mancata ottemperanza dello stesso al suo compito istituzionale di stabilire quale sia la sua corretta qualificazione giuridica sulla base della concretezza della relazione, quando l'attuazione dell'accordo dei soggetti interessati comporterebbe la violazione delle norme inderogabili poste a tutela del lavoratore subordinato. (Nella specie il giudice di merito, con statuizione confermata dalla S.C., ha ritenuto che l'attore aveva intrattenuto non già un rapporto di consulenza e collaborazione con varie società di un gruppo facente capo a due fratelli, ma un rapporto di lavoro, durato numerosi anni, alle dipendenze dei medesimi, in mansioni di segreteria, trasmissione di ordini, controllo fiduciario, cura del patrimonio personale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)