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Sez. 6, Sentenza n. 8159 del 11/04/1979 Ud. (dep. 08/10/1979) Rv. 143016 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - TRASPORTO DI ARMI REGOLARMENTE DENUNCIATE IN UN'ALTRA LOCALITA - NUOVA DENUNCIA - OBBLIGATORIETA - OMISSIONE - SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART 697 COD PEN.*
Stato
decisa il 1979-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143016-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - TRASPORTO DI ARMI REGOLARMENTE DENUNCIATE IN UN'ALTRA LOCALITA - NUOVA DENUNCIA - OBBLIGATORIETA - OMISSIONE - SUSSISTENZA DEL REATO DI CUI ALL'ART 697 COD PEN.*

Colui che intende effettuare il trasporto di armi regolarmente denunziate da una localita all'altra deve adempiere al preavviso prescritto dagli artt 34 e 38 del TULPS e ripetere la denunzia a norma dell'art 58 comma terzo del relativo regolamento. In caso di inosservanza di tali adempimenti risponde del reato di cui all'art 697 cod pen, rispondendo le suddette norme all'esigenza che l'autorita di ps sappia della esistenza nella propria circoscrizione di armi presso i privati e sia in grado di fronteggiare qualsiasi eventualita per assicurare l'ordine pubblico.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 34, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)