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Sez. U, Sentenza n. 3132 del 17/03/1993 (Rv. 481424 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Corte Costituzionale - Dichiarazione di illegittimità dell'art. 12 legge n. 1 del 1981 - Conseguenze - Giudizio di rinvio - Udienza per la discussione orale - Fissazione - Termine - Nuova decisione - Pronuncia - Termine.
Stato
decisa il 1993-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481424-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, a seguito della sentenza n. 579 del 1990 - con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello art. 12 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, nella parte in cui non prevede termini, per l'inizio e la definizione del giudizio di rinvio, corrispondenti a quelli a pena di decadenza stabiliti per l'inizio e la definizione dell'anteriore procedimento culminato con la sentenza cassata -, l'udienza per la discussione orale nel detto giudizio di rinvio deve essere fissata nel termine di un anno dalla pronunzia caducatoria della Corte di Cassazione, e, nei due anni successivi alla comunicazione di tale udienza, deve essere pronunziata, sotto pena di estinzione del procedimento, la nuova decisione, da parte della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)