Sez. U, Sentenza n. 7245 del 04/08/1994 (Rv. 487650 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sospetti d'illegittimità costituzionale della relativa disciplina in relazione agli artt. 3, 24, 102, sesta disp. trans., 105, 3 e 97 Cost. - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
La disciplina del procedimento disciplinare a carico di magistrati non è sospettabile d'illegittimità costituzionale né, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., per essere la scelta del difensore del magistrato (che comunque non può porre la questione in sede di legittimità ove in precedenza non abbia manifestato la volontà di nominare come proprio difensore persona estranea alla magistratura) limitata entro la categoria dei colleghi; né in relazione al divieto d'istituzione di giudici speciali (art. 102, secondo comma, Cost.) ed al precetto costituzionale (sesto disp. trans.) che impone la revisione degli organi speciali di giurisdizione già esistenti, attesa l'inapplicabilità del divieto predetto a giurisdizioni speciali previste dalla stessa carta costituzionale, come il C.S.M. quando pronuncia in sede disciplinare (art. 105 Cost.); né per la mancanza di due gradi di giudizio di merito, il secondo dei quali affidato, in sede d'impugnazione, al giudice amministrativo, in quanto la garanzia del doppio grado di giurisdizione per l'esame del merito non è stata trasfusa in un principio di rango costituzionale; né, infine, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., per la mancanza di disposizioni recanti termini per l'esercizio dell'azione disciplinare, perla definitiva pronuncia su di essa e per l'esecuzione delle sanzioni, atteso che gli artt. 12, quarto comma, e 13 della legge 3 gennaio 1981 n. 1 prescrivono, sotto comminatoria di estinzione del procedimento, termini per l'inizio e per la definizione con sentenza del giudizio davanti alla Sezione Disciplinare del C.S.M. e che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 579 del 1990, anche l'udienza per la discussione orale nel giudizio di rinvio seguente alla cassazione della sentenza della Sezione Disciplinare deve essere fissata nel termine di un anno dalla pronuncia caducatoria, e nei due anni successivi alla comunicazione di tale udienza deve essere pronunciata la nuova decisione da parte della sezione stessa, mentre, quanto alla durata del giudizio di cassazione, soggetto a forme e termini stabiliti dalla legge processuale civile, la previsione - a fine acceleratorio - di una privilegiata precedenza per la trattazione dei ricorsi in materia disciplinare relativi a magistrati costituirebbe violazione del principio di parità dei cittadini davanti alla legge.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 105, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 33, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 10, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 19, Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)