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Sez. 1, Sentenza n. 13765 del 12/06/2007 (Rv. 601321 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2007-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601321-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Il commissario liquidatore di un istituto bancario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa che subentra all'amministrazione straordinaria del medesimo ente nel giudizio relativo all'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali promossa ex art. 2393 cod. civ., non può, in prima udienza di trattazione, richiedere che venga accertata la responsabilità degli amministratori anche ai sensi dell'art. 2394 cod. civ. a tutela dei creditori sociali, integrando tale domanda una "mutatio libelli" inammissibile, in considerazione della diversità delle due azioni di responsabilità, l'una regolata dall'art. 2393 cod. civ. di natura contrattuale, fondata sull'inadempimento dei doveri imposti agli organi sociali dalla legge o dall'atto costitutivo, l'altra, disciplinata dall'art. 2394 cod. civ. di natura extracontrattuale, priva di carattere surrogatorio e dotata di un autonomo regime giuridico dell'onere della prova e della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)